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Art. 5 RLGioCo Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (RLGioCo)

RLGioCo
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Art. 5 RLGioCo

1 La durata del riconoscimento è di quattro anni, salvo deroghe particolari

2 L’ente è tenuto a comunicare immediatamente all’Ufficio ogni cambiamento inerente alle condizioni di riconoscimento.

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