Art. 46 RLGioCo Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (RLGioCo)
Art. 46 RLGioCo
1 L’Ufficio non riconosce né concede contributi alle attività giovanili di ordine partitico e a quelle di ordine confessionale basate esclusivamente su insegnamenti o pratiche religiose.
2 La Divisione può revocare le decisioni relative al riconoscimento e ai contributi agli enti o ordinarne la restituzione, ai sensi dell’articolo 18 della legge, nonché quando le attività
a) promuovono il consumo di sostanze o i comportamenti che possono creare dipendenza;
b) trattano materiale osceno, violento, offensivo, diffamatorio o discriminante;
c) urtano la sensibilità o incitano l’emulazione di comportamenti violenti su sé stessi e sugli altri.
3 Se l’edificio o il terreno è sottratto al suo scopo o viene alienato, il Dipartimento, entro venti anni dalla concessione, può ordinare la restituzione del contributo per la costruzione dedotto il 5% per ogni anno di esercizio.
4 Contro le decisioni del Dipartimento di cui alla presente norma è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).
Abrogazione