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Art. 45 RLGioCo Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (RLGioCo)

RLGioCo
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Art. 45 RLGioCo

1 L’Ufficio assicura annualmente la vigilanza sui conti di esercizio, sui bilanci patrimoniali e sui rapporti d’attività delle attività finanziate.

2 I funzionari dell’Ufficio hanno in ogni tempo, durante l’esercizio, accesso ai locali dove si svolge un’attività finanziata; essi possono inoltre richiedere l’accesso e/o l’invio di tutta la documentazione inerente a tale attività.

3 L’Ufficio può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare provvedimenti a tutela dell’attività e dei partecipanti.

Rifiuto e revoca del riconoscimento e restituzione dei contributi

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