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Art. 44 RLGioCo Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (RLGioCo)

RLGioCo
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Art. 44 RLGioCo

1 Il finanziamento della Piattaforma è assicurato dalle quote dei gruppi, delle associazioni e degli enti pubblici e privati, dalle entrate derivanti dai suoi servizi, da contributi di terzi e dal contributo cantonale.

2 Sono riconosciute quali spese d’esercizio i costi relativi al personale, alla formazione, ai servizi di terzi, al materiale per le attività e alle spese generali di gestione; le direttive definiscono i contributi massimi per le spese.

3 L’Ufficio può versare adeguati acconti del contributo e il saldo dello stesso , alla presentazione del rapporto di attività, del consuntivo finanziario e di ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

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