Art. 4 RLGioCo Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (RLGioCo)
Art. 4 RLGioCo
1 Per poter essere riconosciuti i progetti giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, le attività con mentori, le colonie di vacanza e i centri estivi diurni devono assicurare la partecipazione dei giovani all’elaborazione e alla realizzazione delle attività giovanili ed essere organizzati da enti con sede nel Cantone, nonché disporre di
a) sufficiente personale formato, idoneo e, se impiegato a titolo professionale, retribuito secondo le condizioni di lavoro applicate nel settore socioeducativo;
b) procedure per la gestione delle emergenze, delle segnalazioni e dei reclami definite e conosciute da tutto il personale;
c) spazi, dotazioni logistiche e attrezzature rispondenti alle normative vigenti;
d) risorse finanziarie e organizzative adeguate.
2 Le direttive definiscono il numero minimo di persone impiegate, i criteri di idoneità, i requisiti formativi del personale, nonché la loro retribuzione.
3 Le attività di cui al capoverso 1 devono inoltre disporre di un progetto pedagogico che includa
a) la visione, i valori e i fondamenti teorici delle attività;
b) la descrizione degli obiettivi, dei metodi e delle attività;
c) le modalità di partecipazione dei giovani alla realizzazione delle attività; e
d) gli strumenti di valutazione.
4 L’Ufficio può richiedere la documentazione e acquisire informazioni per verificare l’idoneità del personale impiegato e l’adeguatezza delle attività.
Durata del riconoscimento