Art. 39 RLGioCo Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (RLGioCo)
Art. 39 RLGioCo
1 La Commissione è convocata dal presidente, ad istanza di almeno tre membri o dall’Ufficio. In circostanze eccezionali il presidente ha la facoltà di consultare la Commissione mediante la circolazione degli atti.
2 Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.
3 Su questioni che riguardano interessi personali o quelli dei gruppi, delle associazioni o degli enti pubblici e privati rappresentati, i membri della Commissione possono fornire informazioni supplementari, ma non partecipano né alla discussione né al voto.
4 I membri della Commissione percepiscono le indennità riconosciute alle commissioni nominate dal Consiglio di Stato.
5 Per il resto, l’attività della Commissione è disciplinata dalle norme del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008 .