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Art. 33 RLGioCo Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (RLGioCo)

RLGioCo
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Art. 33 RLGioCo

1 Il Consiglio cantonale dei giovani invia alla Cancelleria dello Stato la risoluzione entro il 30 giugno, rispettivamente il Consiglio di Stato risponde alla risoluzione entro il 31 agosto dell’anno corrente.

2 S u progetti e su modifiche di normative riguardanti i giovani o su provvedimenti di portata generale riguardanti i giovani, il Consiglio di Stato assicura al Consiglio cantonale dei giovani sessanta giorni per elaborare il proprio avviso.

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