874.210
RLGioCoLPEJE
CH-TI
Art. 33 RLGioCo Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (RLGioCo)
RLGioCo
Art. 33 RLGioCo
1 Il Consiglio cantonale dei giovani invia alla Cancelleria dello Stato la risoluzione entro il 30 giugno, rispettivamente il Consiglio di Stato risponde alla risoluzione entro il 31 agosto dell’anno corrente.
2 S u progetti e su modifiche di normative riguardanti i giovani o su provvedimenti di portata generale riguardanti i giovani, il Consiglio di Stato assicura al Consiglio cantonale dei giovani sessanta giorni per elaborare il proprio avviso.