Art. 32 RLGioCo Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (RLGioCo)
Art. 32 RLGioCo
1 Il Consiglio cantonale dei giovani
a) elabora ed approva il regolamento interno;
b) sottopone annualmente una risoluzione al Consiglio di Stato in cui sono raccolte le proposte dei partecipanti;
c) esamina le risposte del Consiglio di Stato alle proposte dei partecipanti;
d) risponde alle consultazioni delle autorità cantonali;
e) esprime pareri su ogni proposta di modifica della legge e del presente regolamento;
f) prende posizione su temi riguardanti i giovani.
2 Il Consiglio di Stato s’impegna a
a) partecipare alle attività del Consiglio cantonale dei giovani;
b) rispondere alla risoluzione del Consiglio cantonale dei giovani;
c) chiedere l’avviso del Consiglio cantonale dei giovani su progetti e su modifiche di normative riguardanti i giovani o su provvedimenti di portata generale.