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874.210 RLGioCoLPEJE CH-TI

Art. 32 RLGioCo Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (RLGioCo)

RLGioCo
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Art. 32 RLGioCo

1 Il Consiglio cantonale dei giovani

a) elabora ed approva il regolamento interno;

b) sottopone annualmente una risoluzione al Consiglio di Stato in cui sono raccolte le proposte dei partecipanti;

c) esamina le risposte del Consiglio di Stato alle proposte dei partecipanti;

d) risponde alle consultazioni delle autorità cantonali;

e) esprime pareri su ogni proposta di modifica della legge e del presente regolamento;

f) prende posizione su temi riguardanti i giovani.

2 Il Consiglio di Stato s’impegna a

a) partecipare alle attività del Consiglio cantonale dei giovani;

b) rispondere alla risoluzione del Consiglio cantonale dei giovani;

c) chiedere l’avviso del Consiglio cantonale dei giovani su progetti e su modifiche di normative riguardanti i giovani o su provvedimenti di portata generale.

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