Art. 3 RLGioCo Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (RLGioCo)
Art. 3 RLGioCo
L’Ufficio è in particolare competente per
a) coordinare le attività giovanili nel quadro della legge, in collaborazione con gli organismi e gli uffici interessati;
b) decidere il riconoscimento di progetti giovanili ricorrenti, di centri di attività giovanile, delle attività di prossimità, di attività con mentori, di colonie di vacanza e di centri estivi diurni;
c) concedere contributi fino a 50'000 franchi per l’ammodernamento, l’ampliamento, le attrezzature e l’arredamento dei centri di attività giovanili e delle colonie di vacanza riconosciuti;
d) concedere i contributi per il finanziamento di progetti giovanili, centri di attività giovanili, attività di prossimità, attività di educazione tra pari, attività con mentori, progetti partecipativi, colonie di vacanza, centri estivi diurni e progetti generali;
e) designare l’ente per il supporto organizzativo del Consiglio cantonale dei giovani, rispettivamente quello per la Piattaforma delle politiche giovanili, concedendo i relativi contributi; qualora non fossero designati degli enti, il supporto agli organismi è garantito dall’Ufficio;
f) assicurare attività d’informazione, di consulenza, di sensibilizzazione, di prevenzione, di formazione e di ricerca volte a sviluppare le attività giovanili, direttamente o tramite servizi di terzi;
g) coordinare le attività della Commissione per l’infanzia e la gioventù;
h) concedere, a titolo eccezionale, deroghe ai requisiti di cui agli articoli 19 − 29, in considerazione di esigenze e situazioni particolari adeguatamente motivate.