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Art. 22 RLGioCo Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (RLGioCo)

RLGioCo
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Art. 22 RLGioCo

1 I contributi alle attività giovanili sono subordinati alla disponibilità finanziaria del Cantone .

2 Per i progetti giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, i progetti di educazione tra pari, le attività con mentori, i progetti partecipativi e i progetti generali, i contributi sono commisurati in base alla capacità finanziaria dell’istante, mentre per i Comuni in base agli indici di capacità finanziaria.

3 Le direttive stabiliscono le aliquote dei contributi per l’esercizio, i contributi massimi per le singole spese riconosciute, il contributo massimo per attività, nonché eventuali ulteriori aspetti di commisurazione.

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