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Art. 2 RLGioCo Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (RLGioCo)

RLGioCo
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Art. 2 RLGioCo

La Divisione è in particolare competente per

a) concedere contributi fino a 200'000 franchi per l’acquisto di terreni, la costruzione, l’ammodernamento, l’ampliamento, le attrezzature e l’arredamento dei centri di attività giovanili e delle colonie di vacanza riconosciuti;

b) concedere, a titolo eccezionale, deroghe ai requisiti di cui agli articoli 4 − 13, in considerazione di esigenze e situazioni particolari adeguatamente motivate;

c) adottare in ogni momento le decisioni ai sensi dell’articolo 18 della legge, rispettivamente dell’articolo 46 del presente regolamento .

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