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Art. 4 Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge per i giovani e per le colonie, LGioCo) Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge per i giovani e per le colonie, LGioCo)

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Art. 4 Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge per i giovani e per le colonie, LGioCo)

Nella presente legge s’intende per

a) progetti giovanili : le iniziative, puntuali o ricorrenti, aperte a tutti, ideate e realizzate da giovani, gruppi, associazioni ed enti;

b) centri di attività giovanili : gli spazi destinati all'accoglienza di giovani, gruppi e associazioni, aperti a tutta la popolazione, gestiti da enti che organizzano attività di animazione socioculturale;

c) attività di prossimità : le iniziative che offrono una presenza informale nello spazio pubblico orientata all’ascolto dei giovani nei loro ambienti di vita e realizzano attività educative, di animazione socioculturale e di progettazione individuale o di gruppo;

d) attività di educazione tra pari : le iniziative in cui i giovani partecipano a momenti di apprendimento cooperativo e di scambio destinati ad altri giovani finalizzati a rafforzare conoscenze, competenze per compiere delle scelte consapevoli e responsabili;

e) attività con mentori : le iniziative di accompagnamento educativo finalizzate a rafforzare le competenze personali dei giovani e a favorire il loro inserimento nella vita sociale;

f) progetti partecipativi : le iniziative che conferiscono ai giovani funzioni propositive, decisionali, operative e consultive finalizzate a condividere le scelte sulle questioni che li riguardano;

g) colonie di vacanza : i contesti di vita comunitaria residenziale che offrono attività con finalità educative, ricreative e di socializzazione organizzate durante le vacanze scola ­ stiche;

h) centri estivi diurni : le attività educative organizzate durante le vacanze estive che offrono ai partecipanti programmi ricreativi e di socializzazione;

i) progetti generali : le attività d’informazione, di sensibilizzazione, di prevenzione, di formazione e di ricerca come pure i programmi comunali o regionali finalizzati a sviluppare le attività giovanili.

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