874.200
LGioCo
CH-TI
Art. 3 Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge per i giovani e per le colonie, LGioCo) Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge per i giovani e per le colonie, LGioCo)
Art. 3 Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge per i giovani e per le colonie, LGioCo)
1 Ogni decisione presa in virtù della presente legge è fondata sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone e deve essere presa nell’interesse superiore dei giovani.
2 I giovani hanno il diritto di esprimere liberamente le loro opinioni su ogni questione che li riguarda; gli interessi, le aspirazioni e i pareri dei giovani sono debitamente considerati.
3 Ogni attività riconosciuta dalla presente legge incoraggia le pari opportunità, l’inclusione, la solidarietà, la sostenibilità, la coesione sociale e la realizzazione di ideali di bellezza e felicità.
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Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge per i giovani e per le colonie, LGioCo)
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