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Art. 2 Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge per i giovani e per le colonie, LGioCo) Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge per i giovani e per le colonie, LGioCo)

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Art. 2 Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge per i giovani e per le colonie, LGioCo)

1 La presente legge disciplina le attività giovanili promosse dal Cantone o da enti senza scopo di lucro in ambito extrafamiliare, extrascolastico ed extrasportivo e rivolte a persone che risiedono nel Cantone.

2 I destinatari sono

a) i giovani di età compresa tra i 4 e i 30 anni;

b) i giovani di età compresa tra i 4 e i 18 anni e le persone maggiorenni bisognose di particolare cura per le colonie di vacanza e i centri estivi diurni;

c) i gruppi giovanili (di seguito gruppi) intesi come gruppi informali composti in maggioranza da giovani che elaborano e realizzano attività giovanili;

d) le associazioni giovanili (di seguito associazioni) composte in maggioranza da giovani che assumono funzioni propositive, decisionali, operative o consultive all’interno delle stesse ;

e) gli enti pubblici e privati che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lucro (di seguito enti) che organizzano attività giovanili.

3 Il Cantone può riconoscere e sostenere mediante la concessione di contributi

a) l’acquisto di terreni, la costruzione, l’ammodernamento, l’ampliamento, le attrezzature e l’arredamento dei centri di attività giovanili e delle case di colonie di vacanza;

b) le spese per l’esercizio dei dispositivi del capitolo secondo.

4 Le attività giovanili si distinguono in progetti giovanili, centri di attività giovanili, attività di prossimità, progetti di educazione tra pari, attività con mentori, progetti partecipativi, colonie di vacanza, centri estivi diurni e progetti generali.

5 Esulano dalla presente legge le attività che possono essere sostenute tramite altre leggi cantonali, segnatamente nell’ambito dell’educazione, della cultura, dello sport, della salute, della famiglia e del sostegno sociale.

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