874.110
RLFAM
CH-TI
Art. 97 RLFam Regolamento della legge per le famiglie (RLFam)
RLFam
Art. 97 RLFam
1 L’autorizzazione di cui all’art. 13 OAMin agli Istituti che non rientrano nel campo d’applicazione dei Capitoli primo e secondo è rilasciata dalla Divisione.
2 Si applicano requisiti e procedura previsti dalla legislazione federale e a titolo supplementare e per analogia quelli del Capitolo primo e secondo, ritenuto che la Divisione può prevedere deroghe se giustificate dalle peculiarità dell’istituto.