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874.110 RLFAM CH-TI

Art. 97 RLFam Regolamento della legge per le famiglie (RLFam)

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Art. 97 RLFam

1 L’autorizzazione di cui all’art. 13 OAMin agli Istituti che non rientrano nel campo d’applicazione dei Capitoli primo e secondo è rilasciata dalla Divisione.

2 Si applicano requisiti e procedura previsti dalla legislazione federale e a titolo supplementare e per analogia quelli del Capitolo primo e secondo, ritenuto che la Divisione può prevedere deroghe se giustificate dalle peculiarità dell’istituto.

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