Art. 39b RLFam Regolamento della legge per le famiglie (RLFam)
Art. 39b RLFam
[98] 1 Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG ad una famiglia diurna che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).
2 L’importo di tale contributo, che ammonta al massimo al 33% della retta dedotto il contributo universale di cui all’art. 39a, è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta non si possono inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
3 Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato all’ente preposto all’organizzazione del servizio. L’UFaG può versare adeguati acconti. [99]
[98] Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347.
[99] Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.