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Art. 39 RLFam Regolamento della legge per le famiglie (RLFam)

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Art. 39 RLFam

[94] Nel caso in cui si verifichino eventi straordinari e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.) il contributo cantonale versato a consuntivo può essere calcolato in modo differente secondo quanto stabilito tramite direttive del Dipartimento allo scopo di offrire un finanziamento maggiore tramite il computo parziale o totale delle ore di accoglienza contrattualizzate e non solo effettive e tramite un eventuale maggiore sussidiamento sulla base del risultato d’esercizio.

[94] Art. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.

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