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874.110 RLFAM CH-TI

Art. 3 RLFam Regolamento della legge per le famiglie (RLFam)

RLFam
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Art. 3 RLFam

[13] L’Ufficio dell’aiuto e della protezione

a) fornisce le prestazioni di servizio sociale individuale di cui all’art. 16 della legge e in particolare autorizza gli affidamenti famigliari ai sensi della legislazione federale;

b) è l’autorità ai sensi degli art. 12 e 23 OAMin;

c) esercita la vigilanza sulle famiglie affidatarie e diurne;

d) riconosce i provvedimenti di protezione ai sensi degli art. 15 e segg. della legge, riservate le competenze dell’autorità di protezione o giudiziaria.

[13] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedenti modifiche: BU 2008, 137; BU 2009, 163.

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