874.110
RLFAM
CH-TI
Art. 3 RLFam Regolamento della legge per le famiglie (RLFam)
RLFam
Art. 3 RLFam
[13] L’Ufficio dell’aiuto e della protezione
a) fornisce le prestazioni di servizio sociale individuale di cui all’art. 16 della legge e in particolare autorizza gli affidamenti famigliari ai sensi della legislazione federale;
b) è l’autorità ai sensi degli art. 12 e 23 OAMin;
c) esercita la vigilanza sulle famiglie affidatarie e diurne;
d) riconosce i provvedimenti di protezione ai sensi degli art. 15 e segg. della legge, riservate le competenze dell’autorità di protezione o giudiziaria.
[13] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedenti modifiche: BU 2008, 137; BU 2009, 163.