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874.110 RLFAM CH-TI

Art. 116 RLFam Regolamento della legge per le famiglie (RLFam)

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Art. 116 RLFam

[183] 1 Le decisioni di autorizzazione a tempo determinato emanate prima della data di entrata in vigore della modifica del regolamento mantengono la loro validità fino alla data di scadenza indicata sulla decisione.

2 In caso di autorizzazione a tempo indeterminato l’ente deve adeguarsi ai nuovi requisiti entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del regolamento.

[183] Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.

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