874.110
RLFAM
CH-TI
Art. 116 RLFam Regolamento della legge per le famiglie (RLFam)
RLFam
Art. 116 RLFam
[183] 1 Le decisioni di autorizzazione a tempo determinato emanate prima della data di entrata in vigore della modifica del regolamento mantengono la loro validità fino alla data di scadenza indicata sulla decisione.
2 In caso di autorizzazione a tempo indeterminato l’ente deve adeguarsi ai nuovi requisiti entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del regolamento.
[183] Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.