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Art. 2 Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (legge per le famiglie, LFam) Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (legge per le famiglie, LFam)

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Art. 2 Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (legge per le famiglie, LFam)

1 Questa legge disciplina le attività di sostegno e di protezione rivolte ai minorenni e alle famiglie, nonché il loro finanziamento.

2 Sono famiglie ai sensi di questa legge le coppie o le persone singole con figli minorenni residenti in Ticino.

3 Essa disciplina inoltre i provvedimenti di competenza cantonale previsti dall’ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin), riservate le norme concernenti il collocamento dei minorenni in vista di adozione.

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