Direttiva concernente i requisiti essenziali di qualità per gli istituti di cura per anziani (Direttiva sulla qualità)
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
1 Il rilascio e il mantenimento dell’autorizzazione d’esercizio di ogni Istituto di cura per persone anziane sono subordinati al rispetto dei requisiti essenziali di qualità elencati nell’allegato 1.
2 Essi riguardano segnatamente l’organizzazione interna dell’istituto, l’effettivo, le qualifiche e la formazione degli operatori sanitari in esso attivi, nonché alcuni compiti della direzione.
3 In conformità con la letteratura specialistica, i presenti requisiti di qualità sono suddivisi in tre categorie: requisiti strutturali (S), requisiti procedurali (P) e requisiti di risultato (R).
1 La verifica dei requisiti essenziali di qualità è basata sull’autodichiarazione di conformità.
2 Ogni Istituto di cura per anziani produce annualmente un’autodichiarazione di conformità ai presenti requisiti.
3 Ove le circostanze lo richiedono, il Medico cantonale effettua, anche senza preavviso, un’ispezione di verifica. Parimenti esso può richiedere un’autodichiarazione supplementare.
4 Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente Direttiva, gli istituti ricevono le istruzioni relative alle modalità e ai tempi dell’autodichiarazione di conformità.
1 La direzione dell’Istituto di cura per anziani è competente per la corretta applicazione dei presenti requisiti essenziali di qualità.
2 Ove non specificato, per Direzione s’intende l’azione congiunta e concordata della direzione sanitaria e amministrativa.
I costi derivanti dalla realizzazione e dalla dichiarazione dell’ottemperanza dei presenti requisiti sono a carico degli istituti.
La presente Direttiva è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle legge e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. Essa sostituisce le « Prescrizioni dipartimentali riguardanti l’organizzazione interna, l’effettivo, le qualifiche e la formazione degli operatori sanitari attivi negli Istituti di cura per persone anziane del Cantone Ticino» del 14 maggio 1993.
Comunicazione: Direzione amministrativa e sanitaria di ogni Istituto di cura del Cantone Ticino; Collegio dei medici responsabili delle case per anziani sussidiate dallo Stato, Viganello; ARODEMS, Viganello; Associazione delle case ticinesi di riposo per persone anziane, Locarno; Ordine dei Medici del Cantone Ticino, Rivera; Associazione svizzera delle infermiere, sezione Ticino, Chiasso; Associazione svizzera della geriatria, riabilitazione e lungodegenza, Monteggio; Società ticinese dei medici geriatri, Lugano; Associazione dei Comuni in ambito socio-sanitario, Lugaggia; Scuola superiore per le formazioni sanitarie, Stabio; Ente Ospedaliero Cantonale, Bellinzona; Dipartimento della sanità e della socialità, Bellinzona; Divisione della salute pubblica, Bellinzona; Divisione dell’azione sociale, Bellinzona; Ufficio di sanità, Bellinzona; Sezione del sostegno a enti e attività sociali, Bellinzona; Ufficio assicurazione malattia, Bellinzona; santésuisse Ticino, Bellinzona; Farmacista cantonale, Mendrisio.
Bellinzona, 15 dicembre 2003 Il Medico cantonale
I. Cassis
Pubblicato nel BU 2003 , 426.
Allegato 1.