Regolamento d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (RLAnz) (RLANZ)
Indice delle disposizioni (24)
Testo normativo (24 Articoli)
1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) applica la Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz); esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (in seguito Divisione) e dell’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (in seguito Ufficio).
2 Il Dipartimento è in particolare competente per
a) emanare e revocare le decisioni di riconoscimento ai sensi della LAnz;
b) coordinare a livello strategico le risorse e le prestazioni previste dalla LAnz;
c) … [2]
[2] Lett. abrogata dal R 20.5.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 172.
La Divisione è competente per
a) rilevare i bisogni esistenti e prospettare l’offerta e l’ordine degli interventi come base per l’elaborazione della pianificazione cantonale da parte del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 5 LAnz;
b) definire le prestazioni finanziate tramite i contratti di prestazione;
c) stipulare i contratti di prestazione;
d) stabilire il contributo annuo fisso a favore del Consiglio degli anziani.
L’Ufficio è competente per
a) realizzare gli obiettivi della pianificazione cantonale;
b) collaborare con i Comuni e gli enti di diritto pubblico e di diritto privato e assicurare loro la necessaria consulenza per la realizzazione di attività a favore delle persone anziane ai sensi della LAnz;
c) preparare i contratti di prestazione e vigilare sulla loro applicazione;
d) esercitare il controllo finanziario sulle strutture sociosanitarie;
e) promuovere la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture sociosanitarie e garantire il controllo della qualità di tali prestazioni;
f) esaminare la documentazione concernente le domande di finanziamento per l’acquisto di terreni o edifici destinati alla realizzazione di strutture sociosanitarie, della costruzione, della ristrutturazione e dell’ampliamento delle stesse nonché concedere i relativi contributi fino a fr. 500’000.–.
Possono beneficiare di contributi le seguenti strutture sociosanitarie
a) strutture medicalizzate per persone anziane parzialmente o completamente non autosufficienti che manifestano un bisogno di cura, assistenza o sostegno in un ambiente protetto;
b) appartamenti protetti per persone anziane autosufficienti o parzialmente non autosufficienti che manifestano un bisogno di cura, assistenza o sostegno in un ambiente protetto.
1 Le strutture sociosanitarie accolgono, nei limiti stabiliti dall’autorizzazione ai sensi dell’art. 80 della Legge sanitaria del 18 aprile 1989, le persone anziane ai sensi dell’art. 3 LAnz.
2 Le strutture possono accogliere persone che non rientrino nella definizione di persone anziane ai sensi dell’art. 3 LAnz, previa autorizzazione dell’Ufficio.
1 Le strutture sociosanitarie riconosciute dispongono di personale adeguato, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista delle conoscenze professionali.
2 Il personale deve poter garantire l’erogazione di prestazioni di qualità, nel rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal contratto di prestazione.
1 Il Direttore di ogni struttura sociosanitaria riconosciuta ai sensi dell’art. 6 LAnz deve possedere la formazione, l’esperienza e le attitudini necessarie al buon funzionamento della struttura in questione.
2 Il bando di concorso per l’assunzione del Direttore di una struttura sociosanitaria deve essere pubblicato sul Foglio ufficiale del Canton Ticino; il bando deve essere preventivamente sottoposto all’Ufficio per approvazione.
3 Tutte le candidature devono essere sottoposte all’Ufficio che ne valuta l’idoneità sulla base di quanto previsto dal bando di concorso.
4 L’ente gestore della struttura sociosanitaria procede alla nomina del Direttore unicamente tra i candidati ritenuti idonei dall’Ufficio; la nomina deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.
L’Ufficio stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza di riconoscimento, i termini e la documentazione necessaria.
I contributi per la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento (compresi le attrezzature e l’arredamento di base) di strutture sociosanitarie sono concessi se
a) le attività svolte rientrano nel quadro della pianificazione cantonale e
b) le opere proposte sono conformi alle normative vigenti e alle direttive tecniche del Dipartimento.
1 Il contributo globale è strutturato in una parte standard e in una parte individualizzata.
1 Per stabilire il contributo globale si prendono in considerazione unicamente i costi funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla LAnz e dal presente regolamento.
2 Alle strutture sociosanitarie riconosciute ai sensi dell’art. 6 LAnz possono essere finanziati
a) gli interessi ipotecari e il rimborso del debito ipotecario versato a terzi, considerato che gli interessi ipotecari non possono essere superiori a quanto applicato dalla Banca dello Stato per le ipoteche di 1° grado al momento della stipulazione del contratto con l’istituto di credito, mentre il rimborso del debito ipotecario può essere riconosciuto di principio nella misura massima del 3% sul valore iniziale del debito riconosciuto;
b) le quote di rimborso annuale dei prestiti stanziati ai sensi della legge federale sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 21 marzo 1997 (abrogata dalla legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006) e della legge di applicazione e di complemento della legge federale sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 17 ottobre 1977 (abrogata dalla legge d’applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009). [3]
3 Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da quanto previsto per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.
4 Le entrate sono stabilite in base agli art. 11, 16 e 17 LAnz.
[3] Cpv. modificato dal R 28.8.2019; in vigore dal 30.8.2019 - BU 2019, 309.
1 Il contratto di prestazione può prevedere adeguamenti del contributo globale allo scopo di
a) mantenere un’adeguata correlazione tra contributo, quantità e qualità delle prestazioni e tra entrate stimate ed entrate effettive
b) considerare eventi esogeni rispetto alla gestione della struttura.
2 Tali adeguamenti sono regolati finanziariamente nell’esercizio successivo rispetto a quello in cui sono accertati.
1 Le strutture sociosanitarie riconosciute adottano le misure necessarie per sostenere l’equilibrio finanziario di medio e lungo periodo.
2 A tale scopo si dotano di strumenti adeguati, in particolare con la costituzione di un fondo di riserva per la copertura dei rischi aziendali.
3 Il contratto di prestazione definisce le modalità di costituzione di tali garanzie e il loro utilizzo.
1 Il contratto di prestazione deve essere in forma scritta.
2 Esso definisce annualmente il contributo globale, precisando condizioni e obiettivi qualitativi e quantitativi che sono alla base del calcolo di tale contributo, così come le modalità di versamento di tale contributo; di regola il contributo globale è versato nell’anno di esercizio in rate definite dal contratto.
3 Il contratto indica il numero di posti letto autorizzati ai sensi dell’art. 80 Legge sanitaria.
1 Richiamato l’art. 8 LAnz si stabiliscono i seguenti parametri e modalità di calcolo degli interessi e ammortamenti ipotecari
a) l’ammortamento ipotecario annuo del 3% del valore iniziale riconosciuto;
b) gli interessi passivi ipotecari applicati dalla Banca dello Stato per le ipoteche di 1° grado, sul valore residuo riconosciuto;
c) la quota giornaliera di rimborso che si ottiene dividendo l’importo complessivo degli interessi e degli ammortamenti ipotecari a carico dell’ente proprietario della struttura per il numero delle giornate di occupazione annuali potenziali.
2 Il numero delle giornate di occupazione annuali si ottiene moltiplicando il numero di posti letto della struttura per 365 giorni.
1 Prima di procedere all’acquisto di terreni o edifici destinati alla realizzazione di strutture sociosanitarie, o all’elaborazione di progetti per la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento delle stesse, una domanda preliminare di finanziamento deve essere presentata al Dipartimento.
2 Tale domanda deve includere la documentazione seguente
a) la descrizione di massima del progetto;
b) il numero di posti letto previsti e la tipologia degli stessi;
c) il costo stimato;
d) il piano di copertura finanziario.
1 Se la domanda preliminare di finanziamento viene accolta, una domanda definitiva di finanziamento deve essere presentata al Dipartimento.
2 Tale domanda deve includere in 4 copie la documentazione seguente
a) il progetto definitivo;
b) la relazione tecnica;
c) il preventivo dettagliato;
d) il piano di finanziamento.
L’inizio dei lavori è subordinato all’accoglimento della domanda definitiva di finanziamento da parte del Gran Consiglio.
Le richieste di contributi fino a fr. 500’000.– sono da presentare all’Ufficio, secondo la procedura stabilita dallo stesso.
1 Nell’ambito della sua attività il Consiglio degli anziani in particolare
a) contribuisce a sviluppare un’idea positiva dell’età anziana;
b) sollecita le misure che contribuiscono a rafforzare la solidarietà tra generazioni;
c) partecipa direttamente allo sviluppo di programmi specifici;
d) propone le modifiche legislative e ambientali adeguate ad una società aperta a tutte le generazioni;
e) sollecita l’applicazione di misure atte a sostenere la promozione dell’autonomia e la prevenzione degli abusi e dei maltrattamenti.
2 Prima di modifiche di norme legislative o esecutive riguardanti il settore delle persone anziane o dell’adozione di importanti provvedimenti di portata generale riguardanti tale settore è richiesto l’avviso del Consiglio degli anziani.
1 Allo Stato deve essere garantita una rappresentanza con voto consultivo nel Consiglio degli anziani.
2 Il rappresentante dello Stato viene designato dal Consiglio di Stato e resta in carica per quattro anni.
1 Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio degli anziani presenta alla Divisione un preventivo sulla base delle attività previste per l’anno successivo.
2 In base a tale preventivo la Divisione stabilisce il contributo annuo fisso, entro i limiti posti all’art. 24 cpv. 3 della LAnz.
Il Regolamento della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973, del 8 gennaio 2008, è abrogato.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [4]
Pubblicato nel BU 2012 , 407.
[4] Entrata in vigore: 31 agosto 2012 - BU 2012, 407.