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873.110 RLANZ CH-TI

Regolamento d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (RLAnz) (RLANZ)

24 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (24)

Testo normativo (24 Articoli)

RLAnz

1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) applica la Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz); esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (in seguito Divisione) e dell’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (in seguito Ufficio).

2 Il Dipartimento è in particolare competente per

a) emanare e revocare le decisioni di riconoscimento ai sensi della LAnz;

b) coordinare a livello strategico le risorse e le prestazioni previste dalla LAnz;

c) … [2]

[2] Lett. abrogata dal R 20.5.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 172.

RLAnz

La Divisione è competente per

a) rilevare i bisogni esistenti e prospettare l’offerta e l’ordine degli interventi come base per l’elaborazione della pianificazione cantonale da parte del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 5 LAnz;

b) definire le prestazioni finanziate tramite i contratti di prestazione;

c) stipulare i contratti di prestazione;

d) stabilire il contributo annuo fisso a favore del Consiglio degli anziani.

RLAnz

L’Ufficio è competente per

a) realizzare gli obiettivi della pianificazione cantonale;

b) collaborare con i Comuni e gli enti di diritto pubblico e di diritto privato e assicurare loro la necessaria consulenza per la realizzazione di attività a favore delle persone anziane ai sensi della LAnz;

c) preparare i contratti di prestazione e vigilare sulla loro applicazione;

d) esercitare il controllo finanziario sulle strutture sociosanitarie;

e) promuovere la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture sociosanitarie e garantire il controllo della qualità di tali prestazioni;

f) esaminare la documentazione concernente le domande di finanziamento per l’acquisto di terreni o edifici destinati alla realizzazione di strutture sociosanitarie, della costruzione, della ristrutturazione e dell’ampliamento delle stesse nonché concedere i relativi contributi fino a fr. 500’000.–.

RLAnz

Possono beneficiare di contributi le seguenti strutture sociosanitarie

a) strutture medicalizzate per persone anziane parzialmente o completamente non autosufficienti che manifestano un bisogno di cura, assistenza o sostegno in un ambiente protetto;

b) appartamenti protetti per persone anziane autosufficienti o parzialmente non autosufficienti che manifestano un bisogno di cura, assistenza o sostegno in un ambiente protetto.

RLAnz

1 Le strutture sociosanitarie accolgono, nei limiti stabiliti dall’autorizzazione ai sensi dell’art. 80 della Legge sanitaria del 18 aprile 1989, le persone anziane ai sensi dell’art. 3 LAnz.

2 Le strutture possono accogliere persone che non rientrino nella definizione di persone anziane ai sensi dell’art. 3 LAnz, previa autorizzazione dell’Ufficio.

RLAnz

1 Le strutture sociosanitarie riconosciute dispongono di personale adeguato, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista delle conoscenze professionali.

2 Il personale deve poter garantire l’erogazione di prestazioni di qualità, nel rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal contratto di prestazione.

RLAnz

1 Il Direttore di ogni struttura sociosanitaria riconosciuta ai sensi dell’art. 6 LAnz deve possedere la formazione, l’esperienza e le attitudini necessarie al buon funzionamento della struttura in questione.

2 Il bando di concorso per l’assunzione del Direttore di una struttura sociosanitaria deve essere pubblicato sul Foglio ufficiale del Canton Ticino; il bando deve essere preventivamente sottoposto all’Ufficio per approvazione.

3 Tutte le candidature devono essere sottoposte all’Ufficio che ne valuta l’idoneità sulla base di quanto previsto dal bando di concorso.

4 L’ente gestore della struttura sociosanitaria procede alla nomina del Direttore unicamente tra i candidati ritenuti idonei dall’Ufficio; la nomina deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.

RLAnz

L’Ufficio stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza di riconoscimento, i termini e la documentazione necessaria.

RLAnz

I contributi per la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento (compresi le attrezzature e l’arredamento di base) di strutture sociosanitarie sono concessi se

a) le attività svolte rientrano nel quadro della pianificazione cantonale e

b) le opere proposte sono conformi alle normative vigenti e alle direttive tecniche del Dipartimento.

RLAnz

1 Per stabilire il contributo globale si prendono in considerazione unicamente i costi funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla LAnz e dal presente regolamento.

2 Alle strutture sociosanitarie riconosciute ai sensi dell’art. 6 LAnz possono essere finanziati

a) gli interessi ipotecari e il rimborso del debito ipotecario versato a terzi, considerato che gli interessi ipotecari non possono essere superiori a quanto applicato dalla Banca dello Stato per le ipoteche di 1° grado al momento della stipulazione del contratto con l’istituto di credito, mentre il rimborso del debito ipotecario può essere riconosciuto di principio nella misura massima del 3% sul valore iniziale del debito riconosciuto;

b) le quote di rimborso annuale dei prestiti stanziati ai sensi della legge federale sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 21 marzo 1997 (abrogata dalla legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006) e della legge di applicazione e di complemento della legge federale sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 17 ottobre 1977 (abrogata dalla legge d’applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009). [3]

3 Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da quanto previsto per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.

4 Le entrate sono stabilite in base agli art. 11, 16 e 17 LAnz.

[3] Cpv. modificato dal R 28.8.2019; in vigore dal 30.8.2019 - BU 2019, 309.

RLAnz

1 Il contratto di prestazione può prevedere adeguamenti del contributo globale allo scopo di

a) mantenere un’adeguata correlazione tra contributo, quantità e qualità delle prestazioni e tra entrate stimate ed entrate effettive

b) considerare eventi esogeni rispetto alla gestione della struttura.

2 Tali adeguamenti sono regolati finanziariamente nell’esercizio successivo rispetto a quello in cui sono accertati.

RLAnz

1 Le strutture sociosanitarie riconosciute adottano le misure necessarie per sostenere l’equilibrio finanziario di medio e lungo periodo.

2 A tale scopo si dotano di strumenti adeguati, in particolare con la costituzione di un fondo di riserva per la copertura dei rischi aziendali.

3 Il contratto di prestazione definisce le modalità di costituzione di tali garanzie e il loro utilizzo.

RLAnz

1 Il contratto di prestazione deve essere in forma scritta.

2 Esso definisce annualmente il contributo globale, precisando condizioni e obiettivi qualitativi e quantitativi che sono alla base del calcolo di tale contributo, così come le modalità di versamento di tale contributo; di regola il contributo globale è versato nell’anno di esercizio in rate definite dal contratto.

3 Il contratto indica il numero di posti letto autorizzati ai sensi dell’art. 80 Legge sanitaria.

RLAnz

1 Richiamato l’art. 8 LAnz si stabiliscono i seguenti parametri e modalità di calcolo degli interessi e ammortamenti ipotecari

a) l’ammortamento ipotecario annuo del 3% del valore iniziale riconosciuto;

b) gli interessi passivi ipotecari applicati dalla Banca dello Stato per le ipoteche di 1° grado, sul valore residuo riconosciuto;

c) la quota giornaliera di rimborso che si ottiene dividendo l’importo complessivo degli interessi e degli ammortamenti ipotecari a carico dell’ente proprietario della struttura per il numero delle giornate di occupazione annuali potenziali.

2 Il numero delle giornate di occupazione annuali si ottiene moltiplicando il numero di posti letto della struttura per 365 giorni.

RLAnz

1 Prima di procedere all’acquisto di terreni o edifici destinati alla realizzazione di strutture sociosanitarie, o all’elaborazione di progetti per la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento delle stesse, una domanda preliminare di finanziamento deve essere presentata al Dipartimento.

2 Tale domanda deve includere la documentazione seguente

a) la descrizione di massima del progetto;

b) il numero di posti letto previsti e la tipologia degli stessi;

c) il costo stimato;

d) il piano di copertura finanziario.

RLAnz

1 Se la domanda preliminare di finanziamento viene accolta, una domanda definitiva di finanziamento deve essere presentata al Dipartimento.

2 Tale domanda deve includere in 4 copie la documentazione seguente

a) il progetto definitivo;

b) la relazione tecnica;

c) il preventivo dettagliato;

d) il piano di finanziamento.

RLAnz

L’inizio dei lavori è subordinato all’accoglimento della domanda definitiva di finanziamento da parte del Gran Consiglio.

RLAnz

Le richieste di contributi fino a fr. 500’000.– sono da presentare all’Ufficio, secondo la procedura stabilita dallo stesso.

RLAnz

1 Nell’ambito della sua attività il Consiglio degli anziani in particolare

a) contribuisce a sviluppare un’idea positiva dell’età anziana;

b) sollecita le misure che contribuiscono a rafforzare la solidarietà tra generazioni;

c) partecipa direttamente allo sviluppo di programmi specifici;

d) propone le modifiche legislative e ambientali adeguate ad una società aperta a tutte le generazioni;

e) sollecita l’applicazione di misure atte a sostenere la promozione dell’autonomia e la prevenzione degli abusi e dei maltrattamenti.

2 Prima di modifiche di norme legislative o esecutive riguardanti il settore delle persone anziane o dell’adozione di importanti provvedimenti di portata generale riguardanti tale settore è richiesto l’avviso del Consiglio degli anziani.

RLAnz

1 Allo Stato deve essere garantita una rappresentanza con voto consultivo nel Consiglio degli anziani.

2 Il rappresentante dello Stato viene designato dal Consiglio di Stato e resta in carica per quattro anni.

RLAnz

1 Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio degli anziani presenta alla Divisione un preventivo sulla base delle attività previste per l’anno successivo.

2 In base a tale preventivo la Divisione stabilisce il contributo annuo fisso, entro i limiti posti all’art. 24 cpv. 3 della LAnz.

RLAnz

Il Regolamento della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973, del 8 gennaio 2008, è abrogato.

RLAnz

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [4]

Pubblicato nel BU 2012 , 407.

[4] Entrata in vigore: 31 agosto 2012 - BU 2012, 407.

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