Art. 2 RASMA Regolamento sull'aiuto sociale in materia d'asilo (RASMA)
Art. 2 RASMA
1 Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente per l’esecuzione e l’applicazione del presente regolamento. Esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, e per essa della Sezione del sostegno sociale e dell’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati.
2 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1, la Sezione e l’Ufficio possono delegare ad enti autonomi pubblici o privati l’adempimento di questi compiti mediante la stipulazione di un contratto di prestazione.
3 In caso di stipulazione di un contratto di prestazione, gli enti incaricati possono adottare delle disposizioni interne che regolano le modalità di concessione e di gestione delle prestazioni di aiuto sociale, che possono derogare alle norme del presente regolamento per fondati motivi, senza arrecare pregiudizio agli interessati, e solo con l’espressa autorizzazione della Sezione e dell’Ufficio.
4 L’Ufficio è competente per la verifica dei sospetti abusi da parte dell’assistito e può avvalersi della collaborazione dell’ispettorato sociale della Sezione. L’Ufficio o l’ispettorato sociale della Sezione possono, d’ufficio o su segnalazione, raccogliere le informazioni necessarie per verificare l’esistenza di eventuali abusi da parte dell’assistito. A tale scopo possono acquisire i dati necessari a verificare che le condizioni per l’ottenimento delle prestazioni assistenziali siano ancora adempiute e che esse siano utilizzate conformemente al loro scopo, segnatamente presso i Comuni, la Polizia comunale, la Polizia cantonale, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, le autorità giudiziarie e altri uffici dell’amministrazione cantonale. Le autorità summenzionate collaborano con la Sezione e i servizi preposti nella determinazione dell’esistenza di abusi, in particolare segnalando i presunti casi di violazione del presente regolamento.