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Art. 4 Regolamento sull’assistenza sociale Regolamento sull’assistenza sociale

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Art. 4 Regolamento sull’assistenza sociale

1 Il richiedente inoltra la domanda di prestazioni assistenziali per sé stesso e per le persone che rappresenta.

2 In assenza di rappresentanza legale il richiedente è tenuto a dimostrare all’autorità competente che gli altri membri dell’unità di riferimento gli hanno conferito tale facoltà.

2) Decorrenza

(art. 61 Las) [10]

[10] Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

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