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Art. 2c Regolamento sull’assistenza sociale Regolamento sull’assistenza sociale

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Art. 2c Regolamento sull’assistenza sociale

[8] 1 L’USSI può avvalersi di altri servizi dello Stato, segnatamente di quelli della Divisione della formazione professionale e dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, dei Comuni e di altri enti ed organismi e delle organizzazioni cantonali interessate per la consulenza e la ricerca, in particolare, di posti di lavoro.

2 L’USSI si avvale inoltre della collaborazione della Sezione del lavoro per l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni di inserimento professionale.

[8] Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

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