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Art. 2b Regolamento sull’assistenza sociale Regolamento sull’assistenza sociale

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Art. 2b Regolamento sull’assistenza sociale

[7] 1 Nell’ambito dei progetti d’inserimento professionale (art. 31b Las) definiti dall’USSI ma delegati nell’attuazione pratica alla Sezione del lavoro, la consulenza e il controllo degli assistiti sono assicurati dagli Uffici regionali di collocamento (in seguito: URC).

2 Le prestazioni d’inserimento professionale adeguate al singolo caso sono determinate dagli URC e tempestivamente comunicate all’USSI.

[7] Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

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