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Art. 2a Regolamento sull’assistenza sociale Regolamento sull’assistenza sociale

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Art. 2a Regolamento sull’assistenza sociale

[4] 1 L’ispettorato sociale della SdSS può, d’ufficio o su segnalazione, raccogliere le informazioni necessarie per verificare l’esistenza di eventuali abusi da parte dell’assistito. [5]

2 A tale scopo può acquisire i dati necessari a verificare che le condizioni per l’ottenimento delle prestazioni assistenziali siano ancora adempiute e che esse siano utilizzate conformemente al loro scopo, segnatamente presso i Comuni, la Polizia comunale, la Polizia cantonale, l’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro, le Autorità giudiziarie e altri Uffici dell’amministrazione cantonale.

3 Le autorità summenzionate collaborano con la Sezione e i servizi preposti nella determinazione dell’esistenza di abusi, in particolare segnalando i presunti casi di violazione della Las. [6]

[4] Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

[5] Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 43.

[6] Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 43.

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