Art. 2 Regolamento sull’assistenza sociale Regolamento sull’assistenza sociale
Art. 2 Regolamento sull’assistenza sociale
[2] 1 L’USSI e l’URAR sono competenti a
a) decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche;
b) sottoscrivere il contratto d’inserimento professionale o sociale;
c) emanare le decisioni di rimborso;
d) promuovere le azioni di regresso, rappresentando lo Stato nelle relative cause giudiziarie in materia di assistenza e a stare in giudizio, secondo l’art. 329 del Codice civile, contro i parenti tenuti a obblighi assistenziali;
e) emanare le decisioni di riduzione, sospensione o di soppressione delle prestazioni assi stenziali;
f) emanare le necessarie direttive di applicazione del presente regolamento;
g) verificare i sospetti abusi da parte dell’assistito, per il tramite dell’ispettorato sociale.
2 L’URAI è competente a incassare i crediti dell’USSI e dell’URAR, promuovendo le dovute procedure giudiziarie in rappresentanza degli stessi.
C. L’ispettorato sociale della Sezione del sostegno sociale [3]
[2] Art. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 43; precendente modifica: BU 2012, 187.
[3] Nota marginale modificata dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 43.