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Regolamento sull’assistenza sociale

33 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (33)

Art. 1 Regolamento sull’assistenza sociale Art. 2 Regolamento sull’assistenza sociale Art. 2a Regolamento sull’assistenza sociale Art. 2b Regolamento sull’assistenza sociale Art. 2c Regolamento sull’assistenza sociale Art. 3 Regolamento sull’assistenza sociale Art. 4 Regolamento sull’assistenza sociale Art. 5 Regolamento sull’assistenza sociale Art. 6 Regolamento sull’assistenza sociale Art. 7 Regolamento sull’assistenza sociale Art. 8 Regolamento sull’assistenza sociale Art. 8a Regolamento sull’assistenza sociale Art. 8b Regolamento sull’assistenza sociale Art. 8c Regolamento sull’assistenza sociale Art. 8d Regolamento sull’assistenza sociale Art. 8e Regolamento sull’assistenza sociale Art. 8f Regolamento sull’assistenza sociale Art. 8g Regolamento sull’assistenza sociale Art. 9 Regolamento sull’assistenza sociale Art. 9a Regolamento sull’assistenza sociale Art. 10 Regolamento sull’assistenza sociale Art. 11 Regolamento sull’assistenza sociale Art. 12 Regolamento sull’assistenza sociale Art. 13 Regolamento sull’assistenza sociale Art. 14 Regolamento sull’assistenza sociale Art. 15 Regolamento sull’assistenza sociale Art. 16 Regolamento sull’assistenza sociale Art. 16a Regolamento sull’assistenza sociale Art. 17 Regolamento sull’assistenza sociale Art. 18 Regolamento sull’assistenza sociale Art. 19 Regolamento sull’assistenza sociale Art. 20 Regolamento sull’assistenza sociale Art. 21 Regolamento sull’assistenza sociale

Testo normativo (33 Articoli)

[1] Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge sull’assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale della Sezione del sostegno sociale (di seguito SdSS) e dei suoi Uffici, segnatamente dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (di seguito USSI), dell'Ufficio rette, anticipi e incassi (di seguito URAI) e dell’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati (di seguito URAR) limitatamente ai rifugiati.

[1] Art. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 43.

[2] 1 L’USSI e l’URAR sono competenti a

a) decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche;

b) sottoscrivere il contratto d’inserimento professionale o sociale;

c) emanare le decisioni di rimborso;

d) promuovere le azioni di regresso, rappresentando lo Stato nelle relative cause giudiziarie in materia di assistenza e a stare in giudizio, secondo l’art. 329 del Codice civile, contro i parenti tenuti a obblighi assistenziali;

e) emanare le decisioni di riduzione, sospensione o di soppressione delle prestazioni assi ­ stenziali;

f) emanare le necessarie direttive di applicazione del presente regolamento;

g) verificare i sospetti abusi da parte dell’assistito, per il tramite dell’ispettorato sociale.

2 L’URAI è competente a incassare i crediti dell’USSI e dell’URAR, promuovendo le dovute procedure giudiziarie in rappresentanza degli stessi.

C. L’ispettorato sociale della Sezione del sostegno sociale [3]

[2] Art. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 43; precendente modifica: BU 2012, 187.

[3] Nota marginale modificata dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 43.

[4] 1 L’ispettorato sociale della SdSS può, d’ufficio o su segnalazione, raccogliere le informazioni necessarie per verificare l’esistenza di eventuali abusi da parte dell’assistito. [5]

2 A tale scopo può acquisire i dati necessari a verificare che le condizioni per l’ottenimento delle prestazioni assistenziali siano ancora adempiute e che esse siano utilizzate conformemente al loro scopo, segnatamente presso i Comuni, la Polizia comunale, la Polizia cantonale, l’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro, le Autorità giudiziarie e altri Uffici dell’amministrazione cantonale.

3 Le autorità summenzionate collaborano con la Sezione e i servizi preposti nella determinazione dell’esistenza di abusi, in particolare segnalando i presunti casi di violazione della Las. [6]

[4] Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

[5] Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 43.

[6] Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 43.

[7] 1 Nell’ambito dei progetti d’inserimento professionale (art. 31b Las) definiti dall’USSI ma delegati nell’attuazione pratica alla Sezione del lavoro, la consulenza e il controllo degli assistiti sono assicurati dagli Uffici regionali di collocamento (in seguito: URC).

2 Le prestazioni d’inserimento professionale adeguate al singolo caso sono determinate dagli URC e tempestivamente comunicate all’USSI.

[7] Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

[8] 1 L’USSI può avvalersi di altri servizi dello Stato, segnatamente di quelli della Divisione della formazione professionale e dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, dei Comuni e di altri enti ed organismi e delle organizzazioni cantonali interessate per la consulenza e la ricerca, in particolare, di posti di lavoro.

2 L’USSI si avvale inoltre della collaborazione della Sezione del lavoro per l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni di inserimento professionale.

[8] Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

Il Dipartimento promuove, sostiene e attua la prevenzione mediante

a) il promovimento di studi e ricerche sulle cause dell’indigenza e sugli strumenti per combatterla;

b) la cooperazione fra servizi pubblici e privati, in particolare nell’ambito dell’orientamento, dell’inserimento professionale e sociale e del collocamento, per le prestazioni a favore delle persone a rischio d’esclusione.

1 Il richiedente inoltra la domanda di prestazioni assistenziali per sé stesso e per le persone che rappresenta.

2 In assenza di rappresentanza legale il richiedente è tenuto a dimostrare all’autorità competente che gli altri membri dell’unità di riferimento gli hanno conferito tale facoltà.

2) Decorrenza

(art. 61 Las) [10]

[10] Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

La retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata a tre mesi.

3. Versamento

II. Prestazioni ordinarie [11]

[11] Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

[12] 1 Le prestazioni assistenziali vengono di regola versate anticipatamente al richiedente entro il dieci di ogni mese.

2 Se il richiedente non provvede al sostentamento della propria unità di riferimento o se i coniugi o i partner registrati vivono separati, la prestazione può essere versata a un altro membro dell’unità di riferimento, all’altro coniuge, all’altro partner registrato o a terzi. [13]

3 La quota parte delle prestazioni ordinarie relativa a una spesa vincolata o alla spesa per l’alloggio può essere versata direttamente al creditore.

4 Se il richiedente è minorenne la prestazione viene di regola versata al suo rappresentante legale.

5 Le prestazioni speciali possono essere versate direttamente al terzo che fornisce la relativa controprestazione.

III. Prestazioni speciali di inserimento

(art. 31a e seg. Las) [14]

[12] Art. modificato dal R 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 464.

[13] Cpv. modificato dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 702.

[14] Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

Se la domanda di prestazioni assistenziali non viene inoltrata per tutti i membri dell’unità di riferimento, dalla prestazione ordinaria viene dedotta la quota parte relativa ai membri che non l’hanno inoltrata.

1. Condizioni per partecipare alle prestazioni di inserimento professionale e sociale [15]

[15] Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

[16] 1 L’USSI valuta se l’assistito adempie le condizioni per sottoscrivere un contratto di inserimento professionale o sociale.

2 In questa valutazione l’USSI tiene conto dell’età dell’assistito, della sua formazione lavorativa, ed esamina se non vi siano dei problemi di salute, o una situazione famigliare o personale, che compromettano in modo importante lo svolgimento di un’attività lavorativa.

3 Qualora dai dati medici presenti nell’incarto di un assistito con certificato medico di incapacità lavorativa non fosse possibile determinare se le condizioni necessarie per la sottoscrizione di un contratto di inserimento fossero adempiute, l’USSI può rivolgersi ad un medico di fiducia.

[16] Art. modificato dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

[17] 1 Durante il periodo di partecipazione ad una prestazione di inserimento professionale o sociale, l’USSI concede al beneficiario un importo forfetario a titolo di incentivo e la copertura dei costi di trasferta e di doppia economia domestica.

2 L’USSI emana una decisione, contro la quale sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps.

[17] Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

[18] 1 L’assistito deve fornire gratuitamente all’istanza competente, o ai servizi da essa delegati, tutte le informazioni necessarie all’attuazione delle prestazioni d’inserimento professionale.

2 L’interessato è in particolare tenuto ad autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente i datori di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali, a fornire nel singolo caso agli organi competenti tutte le informazioni necessarie all’adempimento del compito legale a loro affidato.

3 L’autorità competente ed i servizi da essa delegati sono autorizzati a trasmettersi vicendevolmente tutte le informazioni necessarie, compresa la copia degli atti pertinenti, alla realizzazione della misura d’inserimento ed alla gestione del caso.

[18] Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

[19] Quali prestazioni di inserimento professionale (art. 31b Las) sono in particolare presi in considerazione i provvedimenti del mercato del lavoro ai sensi della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25 giugno 1982, esclusi i periodi di pratica professionale e i provvedimenti speciali secondo tale legislazione.

[19] Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

[20] L’assistito potrà beneficiare di una misura di inserimento professionale fissata dalla Sezione del lavoro, solamente se è iscritto presso un URC, è idoneo al collocamento e rispetta le prescrizioni di controllo, segnatamente partecipa ai colloqui di controllo e di consulenza ed intraprende tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per abbreviare la disoccupazione.

[20] Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

[21] Il progetto di inserimento professionale di un assistito si interrompe segnatamente quando

a) c’è una violazione grave del contratto d’inserimento;

b) l’assistito inizia una prima formazione o una formazione professionale;

c) se dopo un periodo giudicato sufficiente o adeguato, e malgrado le misure intraprese, la persona non risulta inseribile nel mercato del lavoro;

d) non sono più adempiute le condizioni che danno accesso alle prestazioni assistenziali.

[21] Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

[22] 1 Fanno parte delle prestazioni di inserimento sociale le prestazioni emanate sulla base dell’art. 31b lett. a), d) ed e) Las.

2 I progetti di inserimento sociale concernenti azioni destinate a favorire il ricupero di una capacità lavorativa, oppure il ricupero o lo sviluppo dell’autonomia sociale, possono svolgersi all’interno di pubbliche amministrazioni, di enti senza scopo di lucro o di società anonime di diritto privato i cui azionisti sono a maggioranza enti di diritto pubblico.

[22] Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

[23] Le prestazioni speciali vengono stabilite tenendo conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.

2. Spese di collocamento [24]

[23] Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

[24] Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

1 Le spese di collocamento in istituto e quelle per il collocamento diurno di figli minorenni a carico del richiedente sono garantite se la necessità del collocamento è stata confermata dall’Ufficio del servizio sociale, da una prescrizione medica o dai servizi di assistenza e cura a domicilio.

2 Agli anziani collocati in istituto è garantito il pagamento della retta praticata dagli istituti fino a concorrenza di quanto riconosciuto dalle prestazioni complementari; restano salvi i casi di rigore disciplinati dalle direttive dipartimentali e per un periodo limitato di tre mesi rinnovabili se non vengono individuate altre soluzioni idonee.

C. Riduzione, sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali

[25] 1 Le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse nei seguenti casi

a) il beneficiario non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dalla Las e dal presente regolamento;

b) il beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni assegnategli;

c) il beneficiario rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono sussidiarie;

d) il beneficiario non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale (art. 21 Laps);

e) il beneficiario fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps);

f) il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d’ordine e di controllo imposte dall’Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in atto;

g) il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.

2 In caso di riduzione, sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici.

3 La decisione di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.

4 Contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps. Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.

D. Urgenze [26]

[25] Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

[26] Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

Quando non si può ragionevolmente pretendere dall’utente che attenda l’esito della procedura ordinaria egli può essere aiutato mediante

a) prestazioni puntuali fornite da organizzazioni private per il tramite del Comune (art. 53 cpv. 1 della legge);

b) aiuti puntuali forniti dal Comune (art. 53 cpv. 2 della legge);

c) aiuti immediati forniti dall’USSI (art. 63 della legge).

II. Prestazioni comunali

(art. 53 Las) [27]

[27] Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

Il Comune può concedere delle prestazioni puntuali (a fondo perso o a titolo di prestito) atte a garantire le necessità immediate in attesa della decisione cantonale e/o orientare il richiedente verso le organizzazioni private che gli possono offrire il sostegno necessario.

III. Aiuto immediato fornito dal Cantone

(art. 63 Las) [28]

[28] Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

1 L’aiuto immediato fornito dall’USSI può di regola essere concesso solo se il richiedente si impegna ad inoltrare nei giorni seguenti, tramite lo sportello, regolare domanda di assistenza.

2 L’aiuto immediato viene calcolato secondo le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale con riferimento alla grandezza dell’unità di riferimento e allo stato di bisogno della stessa, tenuto conto del fatto che non dovrebbe di regola coprire il fabbisogno relativo a un lasso di tempo superiore a tre giorni.

3 Se la susseguente procedura permette di stabilire che il richiedente soddisfa i requisiti per ottenere prestazioni ordinarie o speciali, l’aiuto immediato è trasformato in anticipo.

1 Le persone con domicilio assistenziale in un altro Cantone o all’estero possono beneficiare in caso di bisogno immediato e urgente di una prestazione unica equivalente, di regola, all’importo necessario per rientrare a domicilio.

2 Restano salvi i casi in cui il rientro non è possibile a causa di impellenti bisogni sanitari.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio Comune, la domanda per l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo sportello previsto dalla legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.

II. Urgenze (art. 52 lett. e) e 63 Las)

1 L ’aiuto immediato fornito dall’USSI viene concesso all’utente tramite il suo Comune di domicilio.

2 In questi casi il Comune dovrà attivarsi affinché l’avvio formale della richiesta di prestazioni sociali avvenga entro due giorni lavorativi.

3 Detti aiuti immediati saranno rimborsati dall’USSI al Comune conformemente all’art. 52 lett. e) della legge.

La richiesta di prestazioni speciali o aiuto immediato va presentata direttamente all’USSI.

[30] 1 L’USSI trasmette al Comune la tabella di calcolo con i dati finanziari per il preavviso ai sensi dell’art. 52 lett. f) della legge.

2 Il preavviso va notificato all’USSI entro 14 giorni dalla ricezione del documento.

[30] Art. introdotto dal R 25.5.2004; in vigore dal 28.5.2004 - BU 2004, 238.

[31] 1 L’ipoteca sui beni dell’assistito, che garantisce un credito di diritto pubblico ai sensi dell’art. 836 CC, è iscritta, a richiesta dell’Ufficio, con l’indicazione della somma massima da garantire, tenuto conto che la stessa non dovrà di regola superare l’importo assistenziale preventivabile su due anni.

2 Scaduto tale periodo l’Ufficio può chiedere che l’ipoteca sia adeguata ad un ulteriore periodo biennale; se le prestazioni assistenziali concesse superano l’importo garantito da ipoteca legale, la stessa potrà comunque essere adeguata prima di tale scadenza.

3 Dovendosi procedere alla realizzazione dell’immobile, l’Ufficio esercita l’azione di ricupero fino a concorrenza delle prestazioni accordate, ivi comprese le spese sostenute.

[31] Art. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 43.

1 L’ipoteca a garanzia del regresso verso i parenti dell’assistito tenuti a soccorrerlo per gli obblighi di natura civile loro derivanti dagli art. 328 e seguenti CC, è iscritta, ad istanza dell’Ufficio, fino a concorrenza di due annualità di prestazioni, limitatamente all’importo dovuto dai parenti. [32]

2 Detta ipoteca di garanzia è esclusa per prestazioni devolute agli assistiti minorenni di età inferiore ai 16 anni.

3 L’iscrizione è sempre rinnovabile.

[32] Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 43.

L’ipoteca porterà il grado del posto libero al momento della sua iscrizione ed avrà il diritto di subingresso.

1 In casi particolari il Comune può assumere l’erogazione degli importi della prestazione suddividendola in quote settimanali o giornaliere .

2 In conformità con l’art. 6 la relativa prestazione assistenziale viene versata al Comune mensilmente e in anticipo.

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, abroga il r egolamento di applicazione alla legge sull’assistenza sociale del 17 dicembre 1971 ed entra in vigore il 1° febbraio 2003 .

Pubblicato nel BU 2003 , 73 e 85.

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