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Art. 2 Legge sull’assistenza sociale Legge sull’assistenza sociale

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Art. 2 Legge sull’assistenza sociale

[4] 1 Le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali.

2 In particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps). [5]

[4] Art. modificato dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 459.

[5] Cpv. introdotto dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

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