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CH-TI
Art. 5 Regolamento del decreto legislativo concernente il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna Regolamento del decreto legislativo concernente il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna
Art. 5 Regolamento del decreto legislativo concernente il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna
Di regola le pigioni stabilite per le abitazioni sussidiate non devono superare l’usuale rimunerazione del capitale proprio e di terzi, esclusi i sussidi, maggiorata dell’ammortamento usuale e dei costi documentati di amministrazione e manutenzione dello stabile.
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Regolamento del decreto legislativo concernente il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna
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