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Art. 4 Regolamento del decreto legislativo concernente il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna Regolamento del decreto legislativo concernente il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna

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Art. 4 Regolamento del decreto legislativo concernente il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna

[7] Oltre ai documenti prescritti dalla legislazione federale, l’istante deve presentare all’Ufficio i seguenti atti

a) la richiesta di sussidio in due copie;

b) il progetto approvato dal Municipio, scala 1:100, dal quale risulti la situazione dell’alloggio prima e dopo il risanamento. Il progetto deve essere colorato di rosso per la parte nuova ed in giallo per la demolizione, in due copie;

c) due planimetrie scala 1:500 o 1:1000;

d) la relazione tecnica (in due copie) riflettente le condizioni dell’alloggio prima del risanamento, i motivi che consigliano l’esecuzione del risanamento, il complesso delle trasformazioni che si intendono eseguire;

e) il preventivo dettagliato per tutte le opere, in due copie;

f) la notifica di tassazione comprovante il reddito imponibile giusta il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un’imposta federale diretta e la sostanza del capofamiglia, del coniuge e dei figli che hanno raggiunto i 25 anni viventi in comunione con i genitori;

g) un certificato di salario recente di tutti i membri della famiglia viventi in comunione;

h) lo stato di famiglia;

i) la dichiarazione municipale attestante il valore venale dell’immobile, eventualmente del terreno per una nuova costruzione;

l) la dichiarazione della banca o dell’ente che ha concesso o concede l’ipoteca;

m) un estratto censuario recente;

n) una copia dell’autorizzazione cantonale a costruire e della licenza edilizia comunale;

o) una dichiarazione bancaria attestante il saldo dell’ipoteca eventualmente esistente;

p) eventuali altri documenti richiesti.

[7] Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 322.

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