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Art. 2 Regolamento del decreto legislativo concernente il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna Regolamento del decreto legislativo concernente il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna

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Art. 2 Regolamento del decreto legislativo concernente il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna

[6] L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito Ufficio) del Dipartimento della sanità e della socialità

a) istruisce ed esamina le richieste di sussidio cantonale e federale;

b) sottopone la pratica per l’avviso tecnico all’Ufficio lavori sussidiati e appalti del Dipartimento del territorio;

c) sottopone la richiesta di sussidiamento all’Ufficio federale delle abitazioni per la decisione di promessa di aiuto federale;

d) decide sulle domande di sussidio cantonale sino a fr. 200’000.-;

e) autorizza la modificazione dei progetti e lavori eseguiti dopo la decisione di sussidiamento;

f) autorizza l’inizio anticipato e la proroga dei lavori;

g) approva gli accordi per l’esecuzione dei lavori in regia o a corpo;

h) approva le pigioni stabilite per le abitazioni sussidiate;

i) sorveglia l’impiego dei sussidi;

l) chiede l’annotazione della restrizione della proprietà nel registro fondiario e ne autorizza l’eventuale cancellazione;

m) verifica il resoconto e lo trasmette all’Ufficio lavori sussidiati e appalti, così come all’Ufficio federale delle abitazioni per approvazione;

n) determina l’importo definitivo del sussidio cantonale; esso non deve superare l’importo fissato a preventivo dal Consiglio di Stato;

o) istruisce ed esamina le richieste degli artigiani, imprenditori, fornitori o architetti che intendono esercitare il diritto di pegno giusta l’articolo 15 della legge federale ed invia all’Ufficio federale delle abitazioni la proposta cantonale.

[6] Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005; BU 2005, 322; precedente modifica: BU 1994, 459.

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