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Art. 4 Legge concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni nelle regioni di montagna Legge concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni nelle regioni di montagna

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Art. 4 Legge concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni nelle regioni di montagna

Il Dipartimento compete nte è autorizzato a chiedere l’ iscrizione nel registro fondiario, a titolo di limitaz ione di diritto pubblico, dell’ obblig o di rimborso e a rilasciare l’ autorizzazione di trasferimento della proprietà e la cancellazione della menzione.

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