Art. 2 Legge concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni nelle regioni di montagna Legge concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni nelle regioni di montagna
Art. 2 Legge concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni nelle regioni di montagna
[5] 1 I sussidi federali e cantonali possono ammontare al massimo al 50% delle spese computabili.
2 Il sussidio cantonale copre al massimo la differenza tra il sussidio federale e il 50% delle spese computabili.
3 I sussidi federali e cantonali possono ascendere al 75% delle spese computabili se il richiedente si trova in condizioni finanziarie particolarmente difficili o se i lavori necessari impongono allo stesso un onere palesemente eccessivo [6] .
4 Il sussidio cantonale può essere diminuito se un importo ridotto è sufficiente a garantire il finanziamento ritenuto che gli oneri non siano eccessivi per il richiedente.
Condizioni per l’ ottenimento e il
rimborso del sussidio [7]
[5] Art. modificato dal DL 18.12.1979; in vigore dal 1.2.1979 - BU 1980, 11 .
[6] Cpv. modificato dal DL 27.1.1992; in vigo re dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
[7] Nota marginale modificata dal DL 27.1.1992; in vigo re dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.