Legislator Giurisprudenza & Legislazione
863.100 CH-TI

Art. 2 Legge concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni nelle regioni di montagna Legge concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni nelle regioni di montagna

Apri la fonte ufficiale Atto completo (10 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 Legge concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni nelle regioni di montagna

[5] 1 I sussidi federali e cantonali possono ammontare al massimo al 50% delle spese computabili.

2 Il sussidio cantonale copre al massimo la differenza tra il sussidio federale e il 50% delle spese computabili.

3 I sussidi federali e cantonali possono ascendere al 75% delle spese computabili se il richiedente si trova in condizioni finanziarie particolarmente difficili o se i lavori necessari impongono allo stesso un onere palesemente eccessivo [6] .

4 Il sussidio cantonale può essere diminuito se un importo ridotto è sufficiente a garantire il finanziamento ritenuto che gli oneri non siano eccessivi per il richiedente.

Condizioni per l’ ottenimento e il

rimborso del sussidio [7]

[5] Art. modificato dal DL 18.12.1979; in vigore dal 1.2.1979 - BU 1980, 11 .

[6] Cpv. modificato dal DL 27.1.1992; in vigo re dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

[7] Nota marginale modificata dal DL 27.1.1992; in vigo re dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

← Art. 1 Legge concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni nelle regioni di montagna Legge concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni nelle regioni di montagna Art. 3 Legge concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni nelle regioni di montagna →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →