Art. 9 Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni
Art. 9 Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni
1 Il proprietario per sé o per gli inquilini è tenuto a presentare all’Ufficio i dati economico–familiari ai fini del controllo della pigione e delle condizioni di sussidiamento. [8]
2 La mancata presentazione della documentazione richiamata al capoverso 1 può comportare l’immediata sospensione del sussidio.
3 Per la determinazione della pigione prima del rinnovo (art . 14 legge) nel caso in cui l’abitazione non sia precedentemente locata, valgono per analogia le direttive della Divisione delle contribuzioni per il calcolo del valore locativo . [9]
4 Nella determinazione della pigione dopo il rinnovo si terrà conto di una adeguata quota per l’ammortamento, le spese di manutenzione e d’amministrazione. [10]
[8] Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
[9] Cpv. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 172; precedente modifica: BU 1983, 155.
[10] Cpv. introdotto dal R 28.6.1983; in vigore dal 1.7.1983 - BU 1983, 155.