862.110
CH-TI
Art. 8 Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni
Art. 8 Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni
Nell’assegnazione in locazione di un alloggio sussidiato si dovrà tenere conto del numero degli occupanti. In particolare
a) le persone sole potranno usufruire di un alloggio di 2 locali al massimo;
b) per gli alloggi di 5 locali ed oltre il sussidio sarà versato unicamente se locati ad almeno 3 persone.