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Art. 4 Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni

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Art. 4 Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni

Sono sussidiabili i seguenti lavori di rinnovo con riserva dell’articolo 8 della legge: [5]

a) le opere da capomastro relative alla ristrutturazione parziale o generale dell’immobile;

b) le opere da carpentiere–copritetto e lattoniere inerenti la sostituzione completa o parziale della copertura;

c) le opere da metalcostruttore, da falegname e da vetraio per sostituzione di serramenta, ecc.;

d) le opere da pittore per i locali ristrutturati; opere esterne relative al rifacimento delle facciate con tinteggi isolanti od intonaci plastici;

e) opere da istallatore idraulico relative agli impianti di nuove cucine e nuovi servizi igienici;

f) nuovi impianti di riscaldamento;

g) sostituzione impianti elettrici non conformi;

h) onorari relativi alle opere di progettazione.

[5] Frase modificata dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 172.

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