Art. 4 Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni
Art. 4 Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni
Sono sussidiabili i seguenti lavori di rinnovo con riserva dell’articolo 8 della legge: [5]
a) le opere da capomastro relative alla ristrutturazione parziale o generale dell’immobile;
b) le opere da carpentiere–copritetto e lattoniere inerenti la sostituzione completa o parziale della copertura;
c) le opere da metalcostruttore, da falegname e da vetraio per sostituzione di serramenta, ecc.;
d) le opere da pittore per i locali ristrutturati; opere esterne relative al rifacimento delle facciate con tinteggi isolanti od intonaci plastici;
e) opere da istallatore idraulico relative agli impianti di nuove cucine e nuovi servizi igienici;
f) nuovi impianti di riscaldamento;
g) sostituzione impianti elettrici non conformi;
h) onorari relativi alle opere di progettazione.
[5] Frase modificata dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 172.