Art. 2 Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni
Art. 2 Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni
1 Possono essere rinnovate con l’aiuto cantonale le abitazioni destinate alle persone o famiglie residenti nel Cantone aventi
a) un reddito imponibile non superiore ai fr. 30’000.– annui;
b) una sostanza imponibile non superiore ai fr. 80’000.–.
2 I limiti di cui al capoverso 1 sono aumentati di fr. 3’000.– rispettivamente fr. 10’000.– per ogni figlio in formazione scolastica o professionale ancora incompiuta, al più tardi fino al compimento del venticinquesimo anno.
3 Gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 sono adeguati all’indice dei prezzi al consumo del mese di dicembre dell’anno precedente il periodo di tassazione determinante (indice al 31 dicembre 1978, punti 101,0). [4]
[4] Cpv. introdotto dal R 18.2.1986; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1986, 32.