Legislator Giurisprudenza & Legislazione
862.110 CH-TI

Art. 2 Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni

Apri la fonte ufficiale Atto completo (11 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni

1 Possono essere rinnovate con l’aiuto cantonale le abitazioni destinate alle persone o famiglie residenti nel Cantone aventi

a) un reddito imponibile non superiore ai fr. 30’000.– annui;

b) una sostanza imponibile non superiore ai fr. 80’000.–.

2 I limiti di cui al capoverso 1 sono aumentati di fr. 3’000.– rispettivamente fr. 10’000.– per ogni figlio in formazione scolastica o professionale ancora incompiuta, al più tardi fino al compimento del venticinquesimo anno.

3 Gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 sono adeguati all’indice dei prezzi al consumo del mese di dicembre dell’anno precedente il periodo di tassazione determinante (indice al 31 dicembre 1978, punti 101,0). [4]

[4] Cpv. introdotto dal R 18.2.1986; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1986, 32.

← Art. 1 Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni Art. 3 Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →