862.100
CH-TI
Art. 7 Legge concernente il rinnovo di abitazioni Legge concernente il rinnovo di abitazioni
Art. 7 Legge concernente il rinnovo di abitazioni
1 Sono sussidiabili esclusivamente i costi dei lavori di rinnovo o intesi a creare sufficiente spazio abitativo in abitazioni esistenti, in misura compresa fra fr. 5’000.- e fr. 50’000.-.
2 Se i costi del rinnovo superano i fr. 50’000.- la parte di spesa eccedente questa somma non viene presa in considerazione per il calcolo del sussidio.
3 Il costo del rinnovo non deve superare il costo di una costruzione a nuovo sostitutiva.