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Art. 7 Legge concernente il rinnovo di abitazioni Legge concernente il rinnovo di abitazioni

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Art. 7 Legge concernente il rinnovo di abitazioni

1 Sono sussidiabili esclusivamente i costi dei lavori di rinnovo o intesi a creare sufficiente spazio abitativo in abitazioni esistenti, in misura compresa fra fr. 5’000.- e fr. 50’000.-.

2 Se i costi del rinnovo superano i fr. 50’000.- la parte di spesa eccedente questa somma non viene presa in considerazione per il calcolo del sussidio.

3 Il costo del rinnovo non deve superare il costo di una costruzione a nuovo sostitutiva.

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