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Art. 6 Legge concernente il rinnovo di abitazioni Legge concernente il rinnovo di abitazioni

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Art. 6 Legge concernente il rinnovo di abitazioni

1 I sussidi cantonali sono concessi solo per il rinnovo di abitazioni, escluse le residenze secondarie, costr uite almeno 25 anni prima dell’ entrata in vigore del presente decreto.

2 L’ istanza di sussidio può essere presa in considerazione solo se corredata dalla relativa autorizzazione cantonale a costruire e dalla licenza edilizia comunale (art. 45 legge edilizia cantonale) o dalla notifica dei lavori al Municipio (art . 36 regolamento di applicazione della legge edilizia).

3 Sono concessi sussidi s olo per lavori iniziati dopo l’accoglimento dell’istanza di sussidio. L’ inizio anticipato è permesso in casi particolari solo previa autorizzazione scritta del Dipartimento.

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