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Art. 22 Legge concernente il rinnovo di abitazioni Legge concernente il rinnovo di abitazioni

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Art. 22 Legge concernente il rinnovo di abitazioni

Il Consiglio di Stato, entro 15 anni dal versamento della prima rata del sussidio, ordina la restituzione di tutti i sussidi

a) quando il sussidio sia stato usato per uno scopo diverso da quello per cui fu concesso;

b) quando il beneficiario non si attenga alle disposizioni di questa legge ed alle condizioni specifiche fissate in base ad essa;

c) quando il sussidio sia stato ottenuto con motivazione inveritiera o con documentazione falsa.

2 È riservata l’ azione penale.

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