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Art. 8a Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (RL-rilocc) Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (RL-rilocc)

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Art. 8a Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (RL-rilocc)

[61] 1 La partecipazione alle misure di sostegno è possibile se

- il partecipante è iscritto al servizio pubblico di collocamento e soddisfa le prescrizioni di controllo,

- l’Ufficio regionale di collocamento ha preavvisato favorevolmente la partecipazione alla misura.

2 Sono ammesse quali misure di sostegno ai sensi degli art. 4b e 5b L-rilocc le misure di sostegno alla ricerca d’impiego e al collocamento predisposte dall’Ufficio delle misure attive (art. 2b lett. a). [62]

3 Il Cantone assume i costi d’organizzazione dei corsi, escluse le spese di vitto e di viaggio.

[61] Art. introdotto dal R 31.5.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 336.

[62] Cpv. modificato dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.

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