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Art. 2 Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (RL-rilocc) Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (RL-rilocc)

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Art. 2 Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (RL-rilocc)

I seguenti compiti sono delegati alla Sezione del lavoro: [5]

a) emanare le disposizioni necessarie ad assicurare il funzionamento, la conduzione e la gestione delle unità a lei subordinate; [6]

b) rendere periodicamente conto alle autorità federali di sorveglianza nell’ambito della LADI (art. 85 cpv. 1 lett. k LADI); [7]

c) prendere le decisioni e svolgere i compiti che l’ordinamento federale e cantonale, in materia di disoccupazione e collocamento, non riserva esplicitamente ad altre autorità; [8]

d) preavvisare gli addebiti diretti del Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione a carico dell'autorità cantonale; [9]

e) prendere le decisioni e svolgere i compiti che l’ordinamento federale e cantonale in materia di disoccupazione non riserva esplicitamente ad altre autorità;

f) aggiudicare mandati a medici di fiducia relativi agli accertamenti previsti dagli art. 15 cpv. 3 e 28 cpv. 5 LADI; [10]

g) decidere in merito alle misure di rilancio dell'occupazione previste dagli art. 8 e 9 L-rilocc; [11]

h) decidere ed effettuare il pagamento della quota di membro dell’ AUSL. [12]

Competenze degli Uffici regionali di collocamento [13]

[5] Frase modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedenti modifiche: BU 2003, 281 e 513.

[6] Lett. modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

[7] Lett. modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

[8] Lett. modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

[9] Lett. modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.

[10] Lett. modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.

[11] Lett. introdotta dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.

[12] Lett. introdotta dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.

[13] Nota marginale modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedente modifica: BU 2008, 37.

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