Art. 2 Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (RL-rilocc) Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (RL-rilocc)
Art. 2 Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (RL-rilocc)
I seguenti compiti sono delegati alla Sezione del lavoro: [5]
a) emanare le disposizioni necessarie ad assicurare il funzionamento, la conduzione e la gestione delle unità a lei subordinate; [6]
b) rendere periodicamente conto alle autorità federali di sorveglianza nell’ambito della LADI (art. 85 cpv. 1 lett. k LADI); [7]
c) prendere le decisioni e svolgere i compiti che l’ordinamento federale e cantonale, in materia di disoccupazione e collocamento, non riserva esplicitamente ad altre autorità; [8]
d) preavvisare gli addebiti diretti del Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione a carico dell'autorità cantonale; [9]
e) prendere le decisioni e svolgere i compiti che l’ordinamento federale e cantonale in materia di disoccupazione non riserva esplicitamente ad altre autorità;
f) aggiudicare mandati a medici di fiducia relativi agli accertamenti previsti dagli art. 15 cpv. 3 e 28 cpv. 5 LADI; [10]
g) decidere in merito alle misure di rilancio dell'occupazione previste dagli art. 8 e 9 L-rilocc; [11]
h) decidere ed effettuare il pagamento della quota di membro dell’ AUSL. [12]
Competenze degli Uffici regionali di collocamento [13]
[5] Frase modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedenti modifiche: BU 2003, 281 e 513.
[6] Lett. modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.
[7] Lett. modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.
[8] Lett. modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.
[9] Lett. modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
[10] Lett. modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
[11] Lett. introdotta dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
[12] Lett. introdotta dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
[13] Nota marginale modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedente modifica: BU 2008, 37.