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Art. 9 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

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Art. 9 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

1 Entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione di revoca del riconoscimento o dell’ammissione all’esercizio, la cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari comunica alla cassa cantonale

a) il nominativo dei suoi affiliati;

b) il nominativo dei beneficiari di assegni (per figli e di formazione);

c) la massa salariale sottoposta a contributi per singolo datore di lavoro.

2 Per il calcolo dell’importo minimo legale della riserva si considerano anche eventuali pendenze della cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari al momento del cambiamento di affiliazione.

3 L’importo della riserva deve essere versato alla cassa cantonale entro 30 giorni dalla richiesta e nelle modalità da essa descritte.

F. Scioglimento o cessazione dell’attività nel Cantone (art. 24-26 Laf)

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