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Art. 6 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

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Art. 6 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

1 Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari sono chiamate a versare due acconti semestrali, sulla scorta dei costi amministrativi sostenuti dalla Cassa cantonale nel corso dell’anno precedente.

2 Il pagamento a conguaglio è richiesto entro il 30 giugno, sulla scorta dei costi amministrativi definitivi contabilizzati dalla Cassa cantonale e riferiti all’anno di computo.

3 Per il pagamento degli acconti e del conguaglio, si applicano le disposizioni della legislazione federale sull’AVS.

D. Affiliazione obbligatoria alla Cassa cantonale (art. 14 Laf)

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