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Art. 49 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

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Art. 49 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

1 Il Cantone versa al fondo di compensazione, su richiesta scritta della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, i fondi necessari per il finanziamento delle prestazioni familiari cantonali.

2 L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento collabora con la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari ai fini della determinazione del finanziamento annuo del Cantone.

C. Spese amministrative (art. 73 cpv. 3, 74 cpv. 2, 76 Laf) [55]

[55] Nota marginale modificata dal R 28.3.2017; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2017, 68; precedenti modifiche: BU 2010, 475; BU 2014, 78.

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