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Art. 48a Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

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Art. 48a Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

[53] Per la riscossione dei contributi è corrisposto alle Casse di compensazione per gli assegni familiari un indennizzo pari all’1% sui contributi prelevati, ma almeno di 300.– franchi annui.

B. Contributi del Cantone per le prestazioni familiari cantonali (art. 73 cpv. 1 lett. e), 74 cpv. 1 Laf) [54]

[53] Art. introdotto dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 497.

[54] Nota marginale modificata dal R 28.3.2017; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2017, 68; precedenti modifiche: BU 2010, 475; BU 2014, 78.

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