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Art. 48 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

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Art. 48 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

1 La Cassa professionale ed interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari trasmette ogni anno entro il 31 marzo alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari un elenco che indica, separatamente, le persone designate all’art. 73 cpv. 1 Laf ad essa affiliate nel corso dell’anno.

2 Sull’elenco figurano i seguenti dati

a) il numero degli affiliati;

b) il nominativo, rispettivamente la ragione sociale degli affiliati;

c) il volume dei redditi (indipendenti) o dei salari (datori di lavoro e salariati il cui datore di lavoro non sottosta all’obbligo di pagare i contributi) o la sostanza determinante (persone senza attività lucrativa) sottoposti a contributi;

d) la data di affiliazione.

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