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Art. 47 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

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Art. 47 Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)

La Cassa di compensazione per gli assegni familiari versa al fondo di compensazione i contributi riscossi, nei termini e secondo le modalità definite dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

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